La responsabilità civile dell’amante

La responsabilità civile dell’amante
14 Dicembre 2021: La responsabilità civile dell’amante 14 Dicembre 2021

Con sentenza n. 1308 del 24.6.2021, il Tribunale di Padova, chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria promossa dalla moglie tradita nei confronti dell’amante del marito, pur rigettandola, ha affermato che in linea di principio non si può escludere la configurabilità in capo all’amante del coniuge fedifrago – al ricorrere di determinate circostanze – di una responsabilità da fatto illecito nei confronti del coniuge tradito.
 
Nella vicenda portata all’attenzione del Tribunale, in particolare, l’attrice lamentava che il marito avesse instaurato una relazione extra coniugale con un’impiegata della ditta di famiglia, cosa che i due non si sarebbero nemmeno preoccupati di nascondere, lasciandosi andare, in contesto aziendale, ad effusioni di vario genere, così mancandole gravemente e pubblicamente di rispetto.

Riferiva inoltre l’attrice che la dipendente l’avrebbe screditata di fronte ai colleghi, anche mediante l’utilizzo di espressioni denigratorie, e che avrebbe progressivamente indotto il marito ad escluderla dalla contabilità aziendale, non lasciandole altra scelta, se non quella di presentare le proprie dimissioni.

Un insieme di circostanze che avrebbero fatto insorgere nella donna uno stato di malessere e di stress che andava oltre al semplice fatto della conclusione della sua relazione con il marito e che le avrebbe provocato un danno, per il quale chiedeva di essere risarcita dall’amante del marito.

Investito della questione, il Tribunale ha preliminarmente rilevato che “il dovere di fedeltà derivante dal matrimonio riguarda ovviamente e principalmente i coniugi stessi che, a seguito dello sposalizio, hanno reciprocamente assunto a proprio carico i doveri delineati nel secondo e terzo comma dell'art. 143 c.p.c.”, evidenziando altresì “come la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implichi che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva”.

Con l’importante precisazione che, però, un risarcimento del danno nei termini da ultimo prospettati richiede che “la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale”.

Esaminando la peculiare posizione dell’amante, invece, il Giudice ha anzitutto evidenziato da un lato che costui (o, come nella vicenda di cui si discute, costei) non è soggetto all'obbligo di fedeltà coniugale e non può quindi essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere e dall’altro che la libertà di scelta del partner amoroso, in sé considerata, è tutelato in quanto estrinsecazione del diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità.

Tale diritto, però, incontra evidentemente il limite del rispetto dei diritti altrui alla salute, all’onore e alla dignità personale, che sono di pari rango.

Infatti, il Tribunale ha affermato che l’amante può assumere “il ruolo di corresponsabile quando, in forza della propria condotta e avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta la relazione extraconiugale, abbia direttamente leso ovvero abbia concorso a violare diritti inviolabili quali la dignità e l'onore del coniuge tradito”.

Trattasi di circostanze di fatto che, ergendosi a presupposti dell’azione risarcitoria, compete all’attore provare.

E con la decisione in commento, il Tribunale di Padova ha rigettato la domanda dell’attrice proprio per difetto di prova in relazione a tali specifiche circostanze, alla luce delle contrastanti risultanze dell’istruttoria svolta.

Ciò che non esclude, al ricorrere di tali circostanze e a patto che ne sia fornita rigorosa prova in giudizio, la configurabilità della responsabilità civile dell’amante.

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